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Scaricare non è reato
E´ la sentenza 149 del 9 gennaio 2007 quella destinata a far davvero parlare di sè in tutta la Rete.
Questa sentenza prodotta dalla Corte di Cassazione, infatti, è stata promulgata in seguito al processo che vedeva come protagonisti due giovani studenti di Torino che avevano allestito un server FTP nelle strutture del Politecnico di Torino al fine di scambiarsi file e film protetti da diritto d´autore.
I giudici del processo di primo grado e della Corte di Appello ritenevano colpevoli i ragazzi, poichè essi erano ritenuti obbligati a effettuare la duplicazione dei programmi protetti da diritti d´autore, e quindi a fini di trarne profitto e la messa a disposizione tramite il sito FTP a fini di lucro, violando quindi gli articoli 171bis e 171ter.
Vediamo, innanzitutto in dettaglio i suddetti articoli:
- Art. 171-bis prevede la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
- Art. 171-ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni, chi per uso non personale ed a fini di lucro, abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un´opera dell´ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati.
La Corte di Cassazione ha, invece, stabilito che i ragazzi, in primo luogo, non erano colpevoli della duplicazione abusiva a fine di trarne profitto, poichè la duplicazione non era attribuibile a chi originariamente aveva effettuato il download, ma a chi aveva successivamente scaricato i files sul proprio pc dal server FTP.
E´, inoltre, da escludere anche lo scopo di lucro poichè i ragazzi avevano l´unico scopo di scambiarsi file senza nè vendere nè trarre vantaggi economici da tale attività, poichè questa operazione era fruibile da tutti, gratuitamente.
La Corte di Cassazione ha quindi annullato ogni sentenza di condanna nei confronti dei ragazzi, poichè il fatto non corrisponde al fatto previsto nella legge.
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